D.P.R. 447/1988
Art. 578 — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
Art. 578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione 1. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 578, comma 1-bis e l'introduzione del comma 1-ter all'art. 578.
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera c)) l'introduzione dell'art. 578-ter.
Sostituisce · 1
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