D.P.R. 447/1988
Art. 573 — Impugnazione per i soli interessi civili
Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili 1. L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 573, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 573.
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