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D.P.R. 447/1988

Art. 573 — Impugnazione per i soli interessi civili

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/573parte di D.P.R. 447/1988
Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili 1. L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

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