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D.P.R. 447/1988

Art. 563 — Applicazione della pena su richiesta

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/563parte di D.P.R. 447/1988
Art. 563. Applicazione della pena su richiesta 1. Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili. 2. Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. 3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo 562. 4. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), e' competente a decidere il pretore del dibattimento.

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