D.P.R. 447/1988
Art. 559 — Atti urgenti
Art. 559. Atti urgenti 1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558 comma 1.
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