Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 559
D.P.R. 447/1988

Art. 559 — Atti urgenti

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/559parte di D.P.R. 447/1988
Art. 559. Atti urgenti 1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558 comma 1.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 558 Art. 560 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.