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D.P.R. 447/1988

Art. 541 — Condanna alle spese relative all'azione civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/541parte di D.P.R. 447/1988
Art. 541. Condanna alle spese relative all'azione civile 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilita', il giudice, se ne e' fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi e' colpa grave, puo' inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

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