D.P.R. 447/1988
Art. 539 — Condanna generica ai danni e provvisionale
Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisionale 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile 2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova.
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