D.P.R. 447/1988
Art. 519 — Diritti delle parti
Art. 519. Diritti delle parti 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa. 2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 519, commi 1 e 2.
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