D.P.R. 447/1988
Art. 516 — Modifica della imputazione
Art. 516. Modifica della imputazione 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
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