D.P.R. 447/1988
Art. 512 — Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione
Art. 512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.
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