D.P.R. 447/1988
Art. 51 — Uffici del pubblico ministero
Art. 51. Uffici del pubblico ministero 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 4) la modifica dell'art. 51, comma 3-bis.
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