D.P.R. 447/1988
Art. 496 — Ordine nell'assunzione delle prove
Art. 496. Ordine nell'assunzione delle prove 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 496, rubrica e l'introduzione del comma 2-bis, all'art. 496.
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