D.P.R. 447/1988
Art. 493 — Esposizione introduttiva e richieste di prova
Art. 493. Esposizione introduttiva e richieste di prova 1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. 2. Successivamente, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 3. E' ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. 4. Il presidente regola l'esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 493, comma 1.
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