D.P.R. 447/1988
Art. 490 — Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
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