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D.P.R. 447/1988

Art. 468 — Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/468parte di D.P.R. 447/1988
Art. 468. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495. 3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

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