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D.P.R. 447/1988

Art. 466 — Facolta' dei difensori

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/466parte di D.P.R. 447/1988
Art. 466. Facolta' dei difensori 1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

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