D.P.R. 447/1988
Art. 466 — Facolta' dei difensori
Art. 466. Facolta' dei difensori 1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.