Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 461
D.P.R. 447/1988

Art. 461 — Opposizione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/461parte di D.P.R. 447/1988
Art. 461. Opposizione 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia 3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. 4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Sostituisce · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 460 Art. 462 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.