D.P.R. 447/1988
Art. 458 — Richiesta di giudizio abbreviato
Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato 1. L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso. 2. Se la richiesta e' ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442 e 443. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 458, comma 2 e l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 458.
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) l'introduzione dell'art. 458-bis.
Sostituisce · 1
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