D.P.R. 447/1988
Art. 450 — Instaurazione del giudizio direttissimo
Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2. 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 450, comma 3.
Sostituisce · 1
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