D.P.R. 447/1988
Art. 448 — Provvedimenti del giudice
Art. 448. Provvedimenti del giudice 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato. 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. 3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 448 e la modifica dell'art. 448, comma 3.
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