D.P.R. 447/1988
Art. 442 — Decisione
Art. 442. Decisione 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. 3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 442.
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 442.
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