D.P.R. 447/1988
Art. 44 — Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
Art. 44. Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
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