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D.P.R. 447/1988

Art. 420 — Costituzione delle parti

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/420parte di D.P.R. 447/1988
Art. 420. Costituzione delle parti 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. 3. Se il difensore dell'imputato non e' presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. 4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza e' comunicata ai presenti. 5. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

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