D.P.R. 447/1988
Art. 412 — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. 2. Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 412, commi 1 e 2.
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