D.P.R. 447/1988
Art. 400 — Provvedimenti per i casi di urgenza
Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza 1. Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
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