D.P.R. 447/1988
Art. 40 — Competenza a decidere sulla ricusazione
Art. 40. Competenza a decidere sulla ricusazione 1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
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