D.P.R. 447/1988
Art. 395 — Presentazione e notificazione della richiesta
Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta 1. La richiesta di incidente probatorio e' depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed e' notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione e' depositata in cancelleria.
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