D.P.R. 447/1988
Art. 392 — Casi
Art. 392. Casi 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
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