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D.P.R. 447/1988

Art. 390 — Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/390parte di D.P.R. 447/1988
Art. 390. Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. 2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

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