Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 388
D.P.R. 447/1988

Art. 388 — Interrogatorio dell'arrestato o del fermato

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/388parte di D.P.R. 447/1988
Art. 388. Interrogatorio dell'arrestato o del fermato 1. Il pubblico ministero puo' procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. 2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 387 Art. 389 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.