D.P.R. 447/1988
Art. 386 — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. 4. Entro il medesimo termine gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. 5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, se infermo, presso la propria abitazione o in luogo di cura ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dai commi 3 e 4.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 386, comma 1, lettera i), l'introduzione della lettera i-bis), all'art. 386, comma 1 e del comma 1-ter all'art. 386.
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