D.P.R. 447/1988
Art. 382 — Stato di flagranza
Art. 382. Stato di flagranza 1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero e' sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non e' cessata la permanenza.
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