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D.P.R. 447/1988

Art. 369 — Informazione di garanzia

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/369parte di D.P.R. 447/1988
Art. 369. Informazione di garanzia 1. Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia. 2. Qualora ne ravvisi la necessita' ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, il pubblico ministero puo' disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

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