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D.P.R. 447/1988

Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/365parte di D.P.R. 447/1988
Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se e' assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. 2. Il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

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