D.P.R. 447/1988
Art. 344 — Richiesta di autorizzazione a procedere
Art. 344. Richiesta di autorizzazione a procedere 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione. 2. Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida. 3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti. 4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 344-bis, comma 6.
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