D.P.R. 447/1988
Art. 340 — Remissione della querela
Art. 340. Remissione della querela 1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. 3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338. 4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.
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