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D.P.R. 447/1988

Art. 334 — R e f e r t o

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/334parte di D.P.R. 447/1988
Art. 334. R e f e r t o 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale e' stata prestata assistenza e, se e' possibile, le sue generalita', il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonche' il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da' inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e' stato commesso e gli effetti che ha causato o puo' causare. 3. Se piu' persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta' di redigere e sottoscrivere un unico atto.

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