Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 328
D.P.R. 447/1988

Art. 328 — Giudice per le indagini preliminari

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/328parte di D.P.R. 447/1988
Art. 328. Giudice per le indagini preliminari 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 327 Art. 329 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.