D.P.R. 447/1988
Art. 328 — Giudice per le indagini preliminari
Art. 328. Giudice per le indagini preliminari 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
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