D.P.R. 447/1988
Art. 325 — Ricorso per cassazione
Art. 325. Ricorso per cassazione 1. Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. 2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il provvedimento di sequestro puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4. 4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.
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