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D.P.R. 447/1988

Art. 323 — Perdita di efficacia del sequestro preventivo

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/323parte di D.P.R. 447/1988
Art. 323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. 2. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. 3. Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando e' stata disposta la confisca delle cose sequestrate. 4. La restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

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