Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 321
D.P.R. 447/1988

Art. 321 — Oggetto del sequestro preventivo

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/321parte di D.P.R. 447/1988
Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. 3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 320 Art. 322 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.