D.P.R. 447/1988
Art. 315 — Procedimento per la riparazione
Art. 315. Procedimento per la riparazione 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione e' stato pronunciato. 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire cento milioni. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
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