D.P.R. 447/1988
Art. 311 — Ricorso per cassazione
Art. 311. Ricorso per cassazione 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. 2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
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- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto (con l'art. 83, comma 9) la modifica dell'art. 311, commi 5 e 5-bis.
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 311, comma 3.
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