D.P.R. 447/1988
Art. 301 — Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione. 2. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. --------------- Nota Redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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