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D.P.R. 447/1988

Art. 288 — Sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/288parte di D.P.R. 447/1988
Art. 288. Sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

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