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D.P.R. 447/1988

Art. 282 — Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/282parte di D.P.R. 447/1988
Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

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