D.P.R. 447/1988
Art. 280 — Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive
Art. 280. Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
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