D.P.R. 447/1988
Art. 28 — Casi di conflitto
Art. 28. Casi di conflitto 1. Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
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