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D.P.R. 447/1988

Art. 278 — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/278parte di D.P.R. 447/1988
Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

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