D.P.R. 447/1988
Art. 278 — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
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