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D.P.R. 447/1988

Art. 276 — Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/276parte di D.P.R. 447/1988
Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

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