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D.P.R. 447/1988

Art. 273 — Condizioni generali di applicabilita' delle misure

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/273parte di D.P.R. 447/1988
Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

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